Regolamento per la navigazione internaTitolo VCapo I

Art. 68

Licenza delle navi e dei galleggianti

In vigore dal 2 ott 1949
La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall' del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni: 1) la data di armamento e quella del disarmo; 2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario; 3) il porto di attracco normale; 4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio; 5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice; 6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica. Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre: 7) i contratti di assicurazione della nave; 8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilità; 9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti; 10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-68

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo