Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 68
Licenza delle navi e dei galleggianti
In vigore dal 2 ott 1949
La licenza delle navi e dei galleggianti è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti.
Sulla licenza, oltre alle indicazioni stabilite dall' del Codice, sono riportate le seguenti annotazioni:
1) la data di armamento e quella del disarmo;
2) il nome dell'armatore, ove questi sia diverso dal proprietario;
3) il porto di attracco normale;
4) gli estremi della concessione o dell'autorizzazione al trasporto o al rimorchio;
5) il nome del rappresentante dell'armatore designato ai sensi dell'art. 267 del Codice;
6) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione del titolo professionale e della qualifica.
Nella licenza delle navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate si annotano inoltre:
7) i contratti di assicurazione della nave;
8) le visite dell'Ispettorato compartimentale o del Registro italiano navale per l'accertamento della navigabilità;
9) il pagamento delle tasse e degli altri diritti;
10) le altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-68