Regolamento per la navigazione internaTitolo VCapo I

Art. 70

Contenuto della licenza provvisoria

In vigore dal 2 ott 1949
La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti e deve contenere le seguenti indicazioni: 1) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione; 2) nome del proprietario e dell'armatore; 3) durata della sua validità; 4) motivo del rilascio; 5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-70

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