Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 66
Elenco delle società autorizzate
In vigore dal 2 ott 1949
La società che richiede l'autorizzazione prevista dall' del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dai documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti la sussistenza dei requisiti indicati dall'articolo precedente.
La società che richiede l'equiparazione prevista dall' del Codice deve inoltrare al Ministro per i trasporti domanda corredata dall'atto costitutivo e dallo statuto sociale, nonché da documenti, rilasciati dall'autorità competente, dai quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa è nel territorio della Repubblica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-66