Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 71
Commissione per le riparazioni e per le demolizioni
In vigore dal 2 ott 1949
La Commissione prevista dall' del Codice è composta da due funzionari tecnici dell'Ispettorato compartimentale, designati dal direttore dell'Ispettorato medesimo, e da un funzionario dell'ispettorato di porto.
Il giudizio della Commissione deve constare da processo verbale.
Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei proprietari delle navi e dei galleggianti visitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-71