Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 69
Visto annuale sulla licenza
In vigore dal 2 ott 1949
La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni anno, al visto di convalida da parte dell'autorità di navigazione interna che l'ha rilasciata. Tale visto non può essere apposto se non previo pagamento delle relative tasse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-69