Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 72

Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita

In vigore dal 2 ott 1949
Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità: a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone; b) certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale; c) certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle, venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a, ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-72

In sintesi

Per iniziare la navigazione, le navi devono essere in possesso della licenza e di determinati certificati in corso di validità. Le navi con stazza superiore a 25 tonnellate usate per il trasporto pubblico di persone su linea devono avere il certificato di classe del Registro italiano navale. Le altre navi a propulsione meccanica necessitano del certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, integrato da quello per la caldaia se a vapore. Le navi a vela, a remi o prive di motore oltre le 25 tonnellate, oppure quelle fino a 25 tonnellate usate per noleggio o posteggio da banchina, devono possedere il certificato d'idoneità dell'Ispettorato compartimentale.

Perché esiste questa norma

La norma stabilisce quali specifici documenti tecnici di idoneità o navigabilità devono possedere le navi per poter navigare in sicurezza, a seconda delle loro caratteristiche e dell'uso cui sono destinate.

A chi si applica

Si applica a chi intraprende la navigazione con navi adibite a servizio pubblico, a propulsione meccanica, a vela, a remi, a noleggio o prive di motore proprio.

Esempio pratico

Un operatore che gestisce un battello a propulsione meccanica per il trasporto di persone di stazza superiore a 25 tonnellate su una linea pubblica deve munirsi della licenza e del certificato di classe rilasciato dal Registro italiano navale. Se invece impiega una barca a noleggio di stazza inferiore a 25 tonnellate priva di motore proprio, dovrà dotarsi del certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo per le navi che intraprendono la navigazione di essere provviste, oltre che della licenza, dei prescritti certificati (di classe, di navigabilità o d'idoneità, ed eventualmente d'idoneità della caldaia) in corso di validità. Nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.

Domande frequenti

Quale documento serve per una nave a vapore non adibita a servizio pubblico di linea oltre le 25 tonnellate?Deve essere provvista del certificato di navigabilità e anche del certificato d'idoneità della caldaia, entrambi rilasciati dall'Ispettorato compartimentale.
Chi rilascia il certificato di classe per le grandi navi di linea per il trasporto di persone?Il certificato di classe per le navi oltre le 25 tonnellate adibite a servizi pubblici di linea per trasporto di persone viene rilasciato dal Registro italiano navale.
Quali documenti sono richiesti per le imbarcazioni a noleggio di stazza pari o inferiore a 25 tonnellate senza motore proprio?Oltre alla licenza, devono essere provviste del certificato d'idoneità in corso di validità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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