Art. 72
Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Per iniziare la navigazione, le navi devono essere in possesso della licenza e di determinati certificati in corso di validità. Le navi con stazza superiore a 25 tonnellate usate per il trasporto pubblico di persone su linea devono avere il certificato di classe del Registro italiano navale. Le altre navi a propulsione meccanica necessitano del certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, integrato da quello per la caldaia se a vapore. Le navi a vela, a remi o prive di motore oltre le 25 tonnellate, oppure quelle fino a 25 tonnellate usate per noleggio o posteggio da banchina, devono possedere il certificato d'idoneità dell'Ispettorato compartimentale.
La norma stabilisce quali specifici documenti tecnici di idoneità o navigabilità devono possedere le navi per poter navigare in sicurezza, a seconda delle loro caratteristiche e dell'uso cui sono destinate.
Si applica a chi intraprende la navigazione con navi adibite a servizio pubblico, a propulsione meccanica, a vela, a remi, a noleggio o prive di motore proprio.
Un operatore che gestisce un battello a propulsione meccanica per il trasporto di persone di stazza superiore a 25 tonnellate su una linea pubblica deve munirsi della licenza e del certificato di classe rilasciato dal Registro italiano navale. Se invece impiega una barca a noleggio di stazza inferiore a 25 tonnellate priva di motore proprio, dovrà dotarsi del certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale.
Obbligo per le navi che intraprendono la navigazione di essere provviste, oltre che della licenza, dei prescritti certificati (di classe, di navigabilità o d'idoneità, ed eventualmente d'idoneità della caldaia) in corso di validità. Nessuna specifica sanzione è indicata nel testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.