Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 77

Convalida dei certificati

In vigore dal 2 ott 1949
I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalido periodiche a seguito di visite eseguito dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale. I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggiabilità. Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente. L'Ispettorato compartimentale può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità. Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.
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Convalida dei certificati (Art. 77 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo