Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 77
36 / 171Convalida dei certificati
In vigore dal 2 ott 1949
I certificati di classe, di navigabilità e di idoneità sono soggetti a convalido periodiche a seguito di visite eseguito dal Registro italiano navale o dall'Ispettorato compartimentale.
I certificati suddetti sono altresì sottoposti a convalida occasionale alla quale il Registro o l'Ispettorato compartimentale provvedono quando la nave o il galleggiante abbia riportato avarie che ne compromettano l'idoneità alla navigazione o la galleggiabilità.
Il comandante della nave o del galleggiante deve informare l'Ispettorato di porto delle avarie di cui al comma precedente.
L'Ispettorato compartimentale può ordinare in qualunque momento l'ispezione di una nave o di un galleggiante allo scopo di accertare il permanere delle condizioni di navigabilità.
Il Ministro per i trasporti ha la facoltà di ordinare che a mezzo degli Ispettorati compartimentali siano eseguite visite periodiche ed ispezioni ai motoscafi e alle imbarcazioni con motore amovibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-77