Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 72
31 / 171Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita
In vigore dal 2 ott 1949
Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità:
a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone;
b) certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale;
c) certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle, venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a, ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-72