Art. 72 · Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita
Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 72

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Obbligo del certificato di classe, di navigabilità o d'idoneita

In vigore dal 2 ott 1949
Salvo il disposto dell'articolo seguente, le navi che imprendono la navigazione, oltre che della licenza, devono essere provviste dei seguenti documenti, in corso di validità: a) certificato di classe, rilasciato dal Registro italiano navale, se sono navi di stazza lorda superiore alle venticinque tonnellate addette a servizi pubblici di linea per trasporto di persone; b) certificato di navigabilità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a propulsione meccanica non comprese tra quelle di cui alla lettera a). Quando la propulsione è a vapore la nave deve essere provvista anche del certificato d'idoneità della caldaia, rilasciato dall'Ispettorato compartimentale; c) certificato d'idoneità rilasciato dall'Ispettorato compartimentale, se sono navi a vela, a remi o senza mezzi di propulsione propria, di stazza lorda superiore alle, venticinque tonnellate non comprese fra quelle di cui alla lettera a, ovvero di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate adibite a servizio pubblico di posteggio da banchina o di noleggio.
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