Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 62
Distinzioni di navi e galleggianti
In vigore dal 2 ott 1949
Agli effetti dell'ultimo comma dell' del Codice, in mancanza di elementi dai quali risulti la destinazione prevalente a servizi attinenti alla navigazione e al traffico in acque interne, si considerano galleggianti le costruzioni che non siano dotate di mezzi di propulsione propria.
Il proprietario, nel richiedere l'iscrizione della nave o del galleggiante nei registri, è tenuto a presentare, insieme agli altri documenti prescritti, una dichiarazione dalla quale risulti la destinazione che egli intende dare alla nave o al galleggiante.
L'ufficio d'iscrizione, valutati gli elementi presentati dal proprietario, stabilisce se l'iscrizione debba aver luogo come nave o come galleggiante.
Contro il provvedimento il richiedente può proporre ricorso al direttore dell'ispettorato compartimentale, il quale decide in via definitiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-62