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Art. 70
121 / 171Contenuto della licenza provvisoria
In vigore dal 2 ott 1949
La licenza provvisoria è conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti e deve contenere le seguenti indicazioni:
1) nome, tipo e stazza, ufficio d'iscrizione;
2) nome del proprietario e dell'armatore;
3) durata della sua validità;
4) motivo del rilascio;
5) la prescritta consistenza minima dell'equipaggio con l'elenco delle persone componenti l'equipaggio stesso e l'indicazione delle qualifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-70