Regolamento per la navigazione interna›Titolo V›Capo I
Art. 64
115 / 171Segni d'individuazione sullo scafo
In vigore dal 2 ott 1949
Il numero d'iscrizione delle navi e dei galleggianti deve essere segnato in modo ben visibile sui lati estremi dello scafo, a destra di prora e a sinistra di poppa, e deve essere preceduto dalla sigla dell'ufficio di iscrizione.
Le caratteristiche del numero e della sigla sono stabilite dal Ministro per i trasporti.
Il nome di cui all'articolo precedente deve essere segnato sulla superficie esterna della poppa; le navi da diporto possono inoltre segnare sotto il nome l'indicazione dell'associazione nautica alla quale appartengono.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-64