Regolamento per la navigazione interna›Capo III
Art. 54
Macchinista
In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di macchinista, oltre quelli di cui ai nn.
1) e 4) dell', occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi dell'ordine elementare superiore;
2) avere effettuato un anno di navigazione in servizio di macchina. Tale periodo viene ridotto a sei mesi per coloro che abbiano seguito un corso specializzato riconosciuto dal Ministro per i trasporti;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame, secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti;
Il titolo di macchinista può essere conseguito dal personale di carriera della Marina militare in congedo, categoria meccanici, ii grado non inferiore a capo di 3ª classe che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di cui ai numeri 1) a 4) dell' e n. 1) del presente articolo, abbia almeno un anno di navigazione in servizio di macchina.
Analogamente il titolo predetto può essere con seguito dagli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che sia già in possesso della patente di macchinista navale di 1ª o di 2ª classe.
Il macchinista può condurre macchine a vapore di piroscafi addetti al trasporto o al rimorchio, salvo il disposto dell' per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-54