Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 50
Capo timoniere
In vigore dal 2 ott 1949
Per conseguire il titolo di capo timoniere, oltre quelli di cui ai numeri 1) a 4) dell'articolo precedente, occorrono i seguenti requisiti:
1) aver compiuto gli studi del corso superiore elementare;
2) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta, di cui uno in qualità di timoniere;
3) avere sostenuto con esito favorevole un esame secondo i programmi stabiliti dal Ministro per i trasporti.
Il personale in congedo delle Marina militare che ha raggiunto il grado di secondo cavo nocchiere in carriera, e che sia in possesso degli altri requisiti previsti dal presente articolo, può compensare un anno e dieci mesi del periodo di navigazione previsto al numero 2) con un corrispondente periodo di navigazione su nave militare o mercantile.
Analogamente possono conseguire il titolo di capo timoniere gli iscritti fra la gente di mare di 1ª categoria che, essendo in possesso degli altri requisiti predetti abbiano almeno il titolo di "marinaio autorizzato" Il capo timoniere può:
a) imbarcare in tale qualità su navi addette al trasporto o al rimorchio salvo il disposto dell' per quanto riguarda, le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi;
b) assumere il comando di navi addette al trasporto o al rimorchio, del tipo e della stazza stabiliti dal Ministro per i trasporti, salvo il disposto dell' per quanto riguarda le navi adibite a servizi pubblici di linea o di rimorchio o a servizi di trasporto di persone per conto di terzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-50