Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 46
Cancellazione dalle matricole
In vigore dal 2 ott 1949
Alla cancellazione degli iscritti dalle matricole del personale navigante, oltre che nei casi previsti degli articoli 1252 e 1254 dei Codice, si procede per i seguenti motivi:
b) dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare l'attività della navigazione interna;
c) perdita della cittadinanza italiana;
d) perdita permanente, per gli iscritti di prima e di seconda categoria, della idoneità al servizio della navigazione, accertata ai termini dell';
e) interdizione perpetua dalla professione della navigazione interna, conseguente a condanna;
f) cessazione dall'esercizio della navigazione durante dieci anni consecutivi per gli iscritti che siano in possesso di titoli professionali, e durante cinque anni per gli altri iscritti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-46