Regolamento per la navigazione interna›Titolo IV›Capo I
Art. 45
Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria
In vigore dal 2 ott 1949
L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione".
L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anni, di età ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-45