Art. 45 · Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria
Regolamento per la navigazione internaTitolo IVCapo I

Art. 45

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Qualifiche per l'immatricolazione del personale di terza categoria

In vigore dal 2 ott 1949
L'immatricolazione fra il personale navigante di terza categoria si effettua con la qualifica di "allievo barcaiolo per la piccola navigazione". L'allievo barcaiolo che abbia compiuto il diciottesimo anni, di età ed effettuato due mesi di navigazione, ove non sia in possesso di titolo professionale, assume la qualifica di "barcaiolo per la piccola navigazione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-45