Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 40

Iscrizione dei barcaioli portuali

In vigore dal 2 ott 1949
Il registro dei barcaioli portuali è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività. Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'età di cinquanta anni. Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al barcaiolo all'atto della Iscrizione nel registro. Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Iscrizione dei barcaioli portuali (Art. 40 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo