Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 40
Iscrizione dei barcaioli portuali
In vigore dal 2 ott 1949
Il registro dei barcaioli portuali è tenuto dal comandante del porto nel quale essi esercitano la loro attività.
Per l'iscrizione nel registro occorre avere effettuato tre mesi di navigazione e non aver superato l'età di cinquanta anni.
Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal Ministro per i trasporti, è rilasciato al barcaiolo all'atto della Iscrizione nel registro.
Alla cancellazione dal registro si procede per morte o per dichiarazione dell'iscritto di voler abbandonare la professione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-40