Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 37

Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio

In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attività è sottoposto al rilascio da parte dell'autorità predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.
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Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio (Art. 37 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo