Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 37
Esecuzione di operazioni portuali per conto proprio
In vigore dal 2 ott 1949
Coloro che impiegano direttamente maestranze e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenerne l'autorizzazione dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
Lo svolgimento abituale di tale attività è sottoposto al rilascio da parte dell'autorità predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-37