Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 34

Lavoratori occasionali

In vigore dal 2 ott 1949
Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali. Gli occasionali sono iscritti in elenchi tenuti dal competente Sindacato, qualora diano sicura garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-34

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Lavoratori occasionali (Art. 34 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo