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Art. 30

Fusione di compagnie

In vigore dal 2 ott 1949
Nel caso di fusione di due o più compagnie il patrimonio di queste è devoluto alla nuova compagnia. A tale effetto viene compilato, in base ai valori attuali, il bilancio di chiusura delle attività e delle passività di ciascuna delle compagnie preesistenti, da rendersi pubblico mediante affissione, per quindici giorni, nelle sedi delle compagnie stesse. Qualora il valore delle quote individuali degli appartenenti alle singole compagnie, calcolato in rapporto al bilancio sia differente, le quote di minor valore devono essere integrate, mediante trattenute rateali sui salari, fino a raggiungere il valore della quota maggiore. Il lavoratore che per qualsiasi motivo non entra a far parte della nuova compagnia, ha diritto alla liquidazione della propria quota. L'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvede alla immissione della nuova compagnia nel possesso del patrimonio delle compagnie preesistenti, redigendone processo verbale. La nuova compagnia succede nei diritti e negli obblighi delle compagnie preesistenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-30

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