Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 26

Requisiti per l'iscrizione nel registri

In vigore dal 2 ott 1949
Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all' occorrono i seguenti requisiti: 1) età non inferiore a diciotto anni; 2) cittadinanza italiana; 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune; 4) buona condotta morale e civile; 5) residenza nel Comune nel cui territorio è il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua, attività o in un Comune vicino. L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-26

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