Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 22

Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi

In vigore dal 2 ott 1949
All'Ufficio del lavoro può essere affidata la disciplina del lavoro in due o più porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto. In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi (Art. 22 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo