Regolamento per la navigazione interna›Titolo III›Capo I
Art. 18
Rimozione di materiali sommersi
In vigore dal 2 ott 1949
La rimozione dei materiali sommersi nei porti e approdi, di cui all' del Codice, deve essere iniziata e ultimata nei termini fissati dal comandante del porto, ovvero, in mancanza, compiuta entro le quarantotto ore dall'avvenuta sommersione.
Nel caso di sommersione di materiali in altre località del Laghi, dei fiumi e di altre acque interne, quando, a giudizio dell'autorità preposta all'esercizio della navigazione interna, possa derivarne un pericolo o un intralcio per la navigazione, il capo dell'Ispettorato di porto ordina la rimozione dei materiali stessi, fissando un termine, sentito ove occorra l'ufficio del genio civile; e, in caso di inadempienza, provvede a norma degli del Codice.
I termini e l'ordine predetti sono comunicati agli interessati nelle forme stabilite dall'articolo seguente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-18