Regolamento per la navigazione internaTitolo II

Art. 13

Consegna e riconsegna dei beni concessi

In vigore dal 2 ott 1949
Dopo l'approvazione dell'atto di concessione, il capo dell'Ispettorato di porto, immette il concessionario nel possesso del bene concesso. La consegna risulta da processo verbale. Le stesse norme si applicano per la riconsegna da parte del concessionario alla cessazione della concessione. Quando opere eseguite dal concessionario rimangono acquisite allo Stato, il verbale di riconsegna deve riguardare anche tali opere, delle quali è descritto lo stato di consistenza. Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni demaniali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-13

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