Regolamento per la navigazione internaTitolo IIICapo I

Art. 15

Ordinanza di polizia dette zone portuali

In vigore dal 2 ott 1949
Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zona portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza: 1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti; 2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci; 3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti; 4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti; 5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni; 6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti; 7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa; 8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti; 9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonché le varie attività che vi si esercitano. Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresì le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-15

In sintesi

La disposizione attribuisce al capo dell'Ispettorato di porto il potere di disciplinare, tramite apposite ordinanze, le attività e gli spazi nei porti e approdi della sua circoscrizione quando ritenuto necessario dall'Ispettorato compartimentale. Tali ordinanze regolano l'uso degli specchi acquei, l'accosto, l'ormeggio, l'entrata e l'uscita di navi, galleggianti e idrovolanti, oltre alle operazioni di carico/scarico merci e imbarco/sbarco passeggeri. Viene inoltre normata la gestione delle merci pericolose, il trasporto di persone e le aree destinate a costruzione, allestimento e alaggio. Infine, il capo dell'Ispettorato ha il compito di stabilire le tariffe dei servizi per i porti e gli approdi di propria competenza.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire l'ordine, la sicurezza e la corretta gestione operativa e tariffaria delle aree portuali e degli approdi della navigazione interna.

A chi si applica

Si applica al capo dell'Ispettorato di porto, all'Ispettorato compartimentale e a tutti coloro che utilizzano o operano nei porti, approdi e zone portuali della circoscrizione (comandanti di navi, operatori di galleggianti e idrovolanti, passeggeri e addetti alle merci).

Esempio pratico

In un porto lacustre o fluviale, il capo dell'Ispettorato di porto emette un'ordinanza per stabilire quali moli riservare all'imbarco dei turisti sui battelli e quali banchine destinare esclusivamente allo scarico di merci pericolose. Nello stesso provvedimento fissa i turni di accosto per evitare sovraffollamenti e determina le relative tariffe per i servizi portuali.

Domande frequenti

Quale autorità adotta l'ordinanza di polizia delle zone portuali?L'ordinanza viene emanata dal capo dell'Ispettorato di porto per i porti, approdi e zone portuali della sua circoscrizione, laddove l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario.
La norma disciplina anche gli idrovolanti?Sì, l'ordinanza regola sia la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento degli idrovolanti, sia le operazioni di ammaraggio e di partenza.
Chi stabilisce le tariffe dei servizi nei porti ed approdi?Le tariffe dei servizi per i porti e gli approdi compresi nella circoscrizione sono determinate dal capo dell'Ispettorato di porto.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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