Art. 15
Ordinanza di polizia dette zone portuali
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-15
Ordinanza di polizia dette zone portuali
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-15
La disposizione attribuisce al capo dell'Ispettorato di porto il potere di disciplinare, tramite apposite ordinanze, le attività e gli spazi nei porti e approdi della sua circoscrizione quando ritenuto necessario dall'Ispettorato compartimentale. Tali ordinanze regolano l'uso degli specchi acquei, l'accosto, l'ormeggio, l'entrata e l'uscita di navi, galleggianti e idrovolanti, oltre alle operazioni di carico/scarico merci e imbarco/sbarco passeggeri. Viene inoltre normata la gestione delle merci pericolose, il trasporto di persone e le aree destinate a costruzione, allestimento e alaggio. Infine, il capo dell'Ispettorato ha il compito di stabilire le tariffe dei servizi per i porti e gli approdi di propria competenza.
La norma mira a garantire l'ordine, la sicurezza e la corretta gestione operativa e tariffaria delle aree portuali e degli approdi della navigazione interna.
Si applica al capo dell'Ispettorato di porto, all'Ispettorato compartimentale e a tutti coloro che utilizzano o operano nei porti, approdi e zone portuali della circoscrizione (comandanti di navi, operatori di galleggianti e idrovolanti, passeggeri e addetti alle merci).
In un porto lacustre o fluviale, il capo dell'Ispettorato di porto emette un'ordinanza per stabilire quali moli riservare all'imbarco dei turisti sui battelli e quali banchine destinare esclusivamente allo scarico di merci pericolose. Nello stesso provvedimento fissa i turni di accosto per evitare sovraffollamenti e determina le relative tariffe per i servizi portuali.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.