Regolamento per la navigazione interna›Titolo III›Capo I
Art. 19
Rimozione di navi e di aeromobili sommersi
In vigore dal 2 ott 1949
L'ordine di rimozione di una nave o di un aeromobile sommersi è dato al proprietario, per iscritto, dal capo dell'Ispettorato di porto il quale ne fissa il termine di esecuzione, sentito, ove occorra, l'Ufficio del genio civile.
Se non è noto il proprietario della nave, l'ordine è comunicato mediante avviso affisso nell'Ufficio dell'Ispettorato di porto fino al termine per l'esecuzione previsto dall'ordine stesso. Se non è noto il proprietario dell'aeromobile, analogo avviso è comunicato alla direzione aeronautica nella cui circoscrizione trovasi l'aeromobile da rimuovere.
Nel caso di rimozione, da parte dei proprietari, di navi o di materiali sommersi, gli oggetti rimossi rimangono, a garanzia dell'adempimento dell'obbligo della totale rimozione, in custodia dell'autorità portuale. Tale custodia può essere affidata ai proprietari stessi.
I proprietari non possono ritirare le cose se non al termine delle operazioni e corrispondendo le eventuali spese di custodia. Prima del termine predetto, il ritiro può aver luogo mediante deposito di idonea cauzione.
L'autorità che procede alla consegna ne redige processo verbale, facendo constare in maniera specifica l'avvenuta totale rimozione e il pagamento delle spese di custodia.
Il processo verbale è rilasciato in copia ai proprietari, su loro richiesta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-19