Regolamento per la navigazione interna›Titolo III›Capo I
Art. 15
79 / 171Ordinanza di polizia dette zone portuali
In vigore dal 2 ott 1949
Il capo dell'Ispettorato di porto, per i porti, gli approdi e le zona portuali in genere della sua circoscrizione, in cui l'Ispettorato compartimentale lo ritenga necessario, regola con propria ordinanza:
1) la ripartizione degli spazi acquei per lo stazionamento delle navi, dei galleggianti e degli idrovolanti;
2) la destinazione delle calate, dei moli e degli altri punti di accosto allo sbarco e all'imbarco dei passeggeri, al carico e allo scarico delle merci;
3) i turni di accosto delle navi e dei galleggianti;
4) la destinazione di determinate zone alla costruzione, all'allestimento e all'alaggio delle navi e dei galleggianti;
5) il trasporto di persone a mezzo di imbarcazioni;
6) l'uso delle boe, dei gavitelli, dei catenari e degli altri mezzi destinati all'ormeggio delle navi e dei galleggianti;
7) l'imbarco, lo sbarco e la custodia delle merci di natura pericolosa;
8) l'entrata e l'uscita delle navi e dei galleggianti, l'ammaraggio e la partenza degli idrovolanti;
9) in generale tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza delle zone portuali nonché le varie attività che vi si esercitano.
Il capo dell'Ispettorato di porto determina altresì le tariffe dei servizi per i porti ed approdi compresi nella propria circoscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-15