Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 9
Cauzione
In vigore dal 2 ott 1949
Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto e all'entità della concessione.
Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-9