Regolamento per la navigazione internaTitolo II

Art. 9

Cauzione

In vigore dal 2 ott 1949
Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto e all'entità della concessione. Per le concessioni con licenza il capo dell'Ispettorato di porto può richiedere il versamento, presso la cassa dell'ispettorato di porto, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-9

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