Regolamento per la navigazione interna›Titolo II
Art. 7
Concessioni di durata superiore al biennio
In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni di durata superiore al biennio o che importino impianti di difficile rimozione devono essere fatte, sentito preventivamente l'Ufficio del genio civile competente per territorio, per atto pubblico ricevuto da un funzionario a ciò delegato con decreto del Ministro per i trasporti. In qualità di rappresentante dell'amministrazione interviene il capo dell'Ispettorato di porto.
Le concessioni di durata sino a nove anni sono accordate con provvedimento del direttore dell'Ispettorato compartimentale: quelle di durata superiore, con decreto del Ministro per i trasporti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-7