Regolamento per la navigazione internaTitolo II

Art. 6

Concessioni per licenze

In vigore dal 2 ott 1949
Le concessioni di durata non superiore al biennio che non importino impianti di difficile rimozione sono fatte dal capo dell'Ispettorato di porto con licenza e possono essere rinnovate alla scadenza senza alcuna formalità di istruttoria. Sono anche fatte con licenza le concessioni per l'uso delle costruzioni e delle altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti delle zone portuali, quando il richiedente non si proponga di apportarvi sostanziali modifiche o quando lo scopo non renda opportuna una concessione di maggiore durata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-6

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