Regolamento per la navigazione interna›Parte PRIMA›Titolo I›Capo I
Art. 2
Delegazioni di approdo
In vigore dal 2 ott 1949
Le funzioni di delegato di approdo possono, con decreto del Ministro per i trasporti, essere affidate temporaneamente a persone non appartenenti all'amministrazione della navigazione interna.
Le Delegazioni di approdo, dipendenti direttamente dall'ispettorato compartimentale ai sensi dell'ultimo comma dell' del Codice, sono istituite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, in approdi non collegati o che presentino particolari difficoltà di collegamento per vie navigabili con località sedi di Ispettorato di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-2