Regolamento per la navigazione internaParte PRIMATitolo ICapo I

Art. 3

Attribuzioni dell'autorità comunale

In vigore dal 2 ott 1949
L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna In località ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'arti 25 del Codice, è conferito alle autorità comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.
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