Regolamento per la navigazione interna›Parte PRIMA›Titolo I›Capo I
Art. 3
3 / 171Attribuzioni dell'autorità comunale
In vigore dal 2 ott 1949
L'esercizio di attribuzioni amministrative relative alla navigazione interna In località ove non hanno sede uffici di porto, a norma dell'arti 25 del Codice, è conferito alle autorità comunali dal Ministro per i trasporti con proprio decreto, sentito il prefetto della provincia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-3