Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 21
Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione
In vigore dal 2 ott 1949
Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti.
Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'ispettorato di porto.
Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-21