Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 21

Istituzione degli Uffici del Lavoro nei porti e loro direzione

In vigore dal 2 ott 1949
Gli Uffici del lavoro nei porti della navigazione interna sono istituiti presso gli Ispettorati di porto e le Delegazioni di approdo designati dal Ministro per i trasporti. Gli Uffici del lavoro sono sottoposti alla vigilanza del capo dell'ispettorato di porto. Il funzionario preposto all'Ufficio del lavoro assume la denominazione di direttore dell'Ufficio del lavoro portuale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-21

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