Art. 22 · Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi
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Art. 22

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Uffici preposti alla disciplina del lavoro di due o più porti o approdi

In vigore dal 2 ott 1949
All'Ufficio del lavoro può essere affidata la disciplina del lavoro in due o più porti o approdi compresi nella circoscrizione di uno stesso Ispettorato di porto. In tal caso in ognuno dei porti o approdi anzidetti sono costituiti almeno una compagnia o un gruppo di lavoratori portuali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-22