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Art. 26
11 / 171Requisiti per l'iscrizione nel registri
In vigore dal 2 ott 1949
Per ottenere l'iscrizione nei registri di cui all' occorrono i seguenti requisiti:
1) età non inferiore a diciotto anni;
2) cittadinanza italiana;
3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico provinciale o, in difetto, dall'ufficiale sanitario del Comune;
4) buona condotta morale e civile;
5) residenza nel Comune nel cui territorio è il porto nel quale l'interessato intende svolgere la sua, attività o in un Comune vicino.
L'aspirante alla iscrizione nei registri deve farne domanda, entro il termine stabilito, all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, allegandovi i documenti atti a provare i requisiti di cui al comma precedente e lo stato di famiglia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-26