Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 32
Funzionamento delle compagnie
In vigore dal 2 ott 1949
A ogni compagnia è preposto un console che può essere coadiuvato da uno o più vice consoli.
Il console ha la rappresentanza anche giudiziale della compagnia ed è assistito da un collegio di fiduciari, in numero non inferiore a due e non superiore a otto, in ragione di uno ogni cinquanta membri della compagnia.
Il console, i vice consoli e i fiduciari sono nominati dalla autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, che li sceglie fra un numero doppio di candidati appartenenti alla compagnia e proposti dal Sindacato dei lavoratori portuali.
Per l'esame della regolarità del bilancio della compagnia il Sindacato dei lavoratori portuali nomina tre revisori.
Il console, i vice consoli e i fiduciari durano in carica due anni e possono essere confermati.
I revisori durano in carica tre anni e possono essere parimenti confermati.
Il direttore dell'Ispettorato compartimentale, con ordinanza di costituzione o di fusione della compagnia, stabilisce le attribuzioni del console e dei vice consoli, i casi di revoca dei medesimi, le attribuzioni dei fiduciari e dei revisori, le modalità di redazione e di approvazione del bilancio e le altre norme per il funzionamento della compagnia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-32