Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 34
19 / 171Lavoratori occasionali
In vigore dal 2 ott 1949
Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali.
Gli occasionali sono iscritti in elenchi tenuti dal competente Sindacato, qualora diano sicura garanzia per la disciplina e per il buon andamento del lavoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-34