Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 39
Barcaioli portuali
In vigore dal 2 ott 1949
I barcaioli portuali sono addetti alla condotta dei mezzi nautici a vela o a remi di stazza lorda non superiore a cinquanta tonnellate, adibiti a servizi attinenti al traffico delle merci nell'interno del porto o a servizio di posteggio di banchina.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-39