Regolamento per la navigazione internaTitolo IVCapo I

Art. 41

Matricole

In vigore dal 2 ott 1949
Le matricole nelle quali a termini dell' del Codice è iscritto il personale navigante della navigazione interna, sono conformi al modello approvato dal Ministro per i trasporti. Per le tre categorie del personale navigante di cui all' del Codice le matricole sono tenute separatamente. Le matricole del personale navigante sono tenute dagli Ispettorati di porto; le matricole della terza categoria sono tenute anche dalle Delegazioni di approdo, dagli Uffici comunali e da quelli consolari, autorizzati dal Ministro per i trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-41

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