Regolamento per la navigazione internaCapo II

Art. 132

Autorizzazione del Ministro per i trasporti

In vigore dal 2 ott 1949
L'Ispettorato compartimentale inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere: a) quando il servizio di trasporto sia richiesto per più navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali; b) quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per più di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per i trasporti udito il Comitato superiore della navigazione interna.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-132

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo