Regolamento per la navigazione interna›Capo II
Art. 132
49 / 171Autorizzazione del Ministro per i trasporti
In vigore dal 2 ott 1949
L'Ispettorato compartimentale inoltra la domanda al Ministero dei trasporti col proprio parere:
a) quando il servizio di trasporto sia richiesto per più navi di stazza lorda complessiva superiore alle tremila tonnellate, o tale stazza lorda complessiva sia superata con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali;
b) quando l'autorizzazione al servizio di rimorchio sia richiesta per più di cinque rimorchiatori, o tale numero sia superato con le autorizzazioni di cui il richiedente è già titolare o con quelle richieste allo stesso o ad altri Ispettorati compartimentali.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministro per i trasporti udito il Comitato superiore della navigazione interna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-132