Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 128
Imbarcazioni e pontili provvisori
In vigore dal 2 ott 1949
In casi eccezionali possono essere usati, con l'autorizzazione dell'Ispettorato compartimentale, imbarcazioni o pontili provvisori, per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.
In tal caso il concessionario del servizio pubblico ha la responsabilità del servizio di trasbordo.
Il concessionario, d'accordo con l'autorità della navigazione interna, deve preventivamente stabilire i servizi di trasbordo, per i casi di piena, dandone notizia all'Ispettorato compartimentale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-128