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Art. 126
Progetti e collaudi dei pontili
In vigore dal 2 ott 1949
I progetti per la costruzione, la ricostruzione e la trasformazione dei pontili di approdo di cui all'articolo precedente devono essere approvati dall'Ufficio del Genio civile.
Al collaudo provvede l'Ufficio del Genio civile, in concorso con l'Ispettorato compartimentale.
I pontili di approdo sono soggetti a visite periodiche e occasionali da parte del predetto Ufficio del Genio civile, anche su richiesta dell'ispettorato compartimentale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-126