Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 127

Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili

In vigore dal 2 ott 1949
Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci centimetri. Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi fanno scalo. L'Ispettorato compartimentale può prescrivere che i pontili siano forniti di adeguati mezzi di salvataggio. Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il passaggio.
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Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili (Art. 127 Approvazione del regolamento per la navigazione interna.) — Testo vigente | Portale Normativo