Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 127
Indicazioni obbligatorie e mezzi di salvataggio sui pontili
In vigore dal 2 ott 1949
Su ciascun pontile devono essere disposti dei cartelli visibili da terra e dalla via navigabile indicanti il nome dello scalo scritto su fondo bianco a lettere nere di altezza non inferiore a dieci centimetri.
Inoltre su ciascun pontile o nelle sale di attesa devono essere affissi gli orari e le tariffe dei servizi di navigazione che vi fanno scalo.
L'Ispettorato compartimentale può prescrivere che i pontili siano forniti di adeguati mezzi di salvataggio.
Gli accessi ai pontili devono essere mantenuti liberi per il passaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-127