Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 123
Manovre periodiche di sicurezza
In vigore dal 2 ott 1949
Sulle navi adibite a servizi pubblici di linea devono eseguirsi, al momento dell'entrata in servizio, o della ripresa di esso dopo un periodo di inattività superiore a due mesi, e in ogni caso almeno una volta all'anno, le seguenti manovre di sicurezza:
a) salvataggio di uomo in acqua, da effettuarsi a mezzo di imbarcazione nei casi in cui la dotazione di questa sia obbligatoria;
b) governo della nave con la barra di fortuna del timone;
c) segnale d'incendio e manovra degli apparecchi relativi;
d) manovra dei vari mezzi di esaurimento.
Per le navi destinate a trasporto di persone le suddette manovre devono essere eseguite almeno ogni sei mesi.
Delle manovre di sicurezza e dei risultati di esse deve essere presa nota nel giornale di bordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-123