Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 118
Indicazioni da affiggere sulle navi
In vigore dal 2 ott 1949
Sulle navi addette a servizio pubblico di linea per trasporto di persone devono essere tenuti affissi, in luogo accessibile a tutti i passeggeri:
a) l'orario, le tariffe e le altre condizioni dei trasporti;
b) l'indicazione del numero dei passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare;
c) un avviso indicante la esistenza a bordo del registro dei reclami;
d) le istruzioni da seguire nei casi di allarme o di sinistro.
Inoltre deve trovarsi sempre a bordo un esemplare del Codice della navigazione e del presente regolamento e, per i laghi internazionali, anche quello dei regolamenti internazionali.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-118