Regolamento per la navigazione interna›Titolo VIII›Capo I
Art. 114
Tariffe
In vigore dal 2 ott 1949
Le tariffe, i diritti accessori e le altre condizioni del trasporto, del rimorchio e del traino, stabilite nell'atto di concessione, non possono essere modificate senza l'approvazione del Ministero dei trasporti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-114