Regolamento per la navigazione internaTitolo VIIICapo I

Art. 112

Navi, galleggianti e trattori

In vigore dal 2 ott 1949
I piani delle navi e dei galleggianti e i disegni dei trattori da adibire a servizio pubblico di linea, di rimorchio, o di traino devono essere approvati dal Ministro per i trasporti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-06-28;631#art-rpl-112

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